1. All'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:
«È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi anche tra privati a coloro che non siano muniti di una licenza di porto d'armi o del nulla osta all'acquisto e alla detenzione previsto dall'articolo 37-bis. Salvo che per coloro che hanno titolo alla licenza di porto d'armi, il nulla osta è sempre prescritto per la detenzione delle armi nei luoghi di privata dimora e nelle relative appartenenze, ovvero all'interno di ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
Il contravventore a taluna delle disposizioni del presente articolo è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da 100 euro a 250 euro. La stessa pena si applica all'acquirente o al cessionario delle armi»;
b) i commi sesto e settimo sono abrogati.